Di cosa parla la delibera 452 dell’AGCOM sulla violazione del diritto d’autore?

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A partire dal dicembre 2010, AGCOM ha richiesto continuamente nuovi poteri al fine di condurre un filtro amministrativo per combattere la violazione del diritto d’autore sul web.

Secondo la delibera proposta, l’agenzia avrebbe il potere di bloccare siti web situati fuori dal territorio italiano e di rimuovere contenuti sui server italiani per mezzo di una procedura interna della durata di cinque giorni, senza alcun tipo di supervisione giudiziaria”.

 (Freedom Of The Net 2013, Report 2013)

 

La delibera AGCOM 452/13 (la trovate cliccando il link) è un atto normativo teso a regolamentare la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica (cioè su internet).

L’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle COMunicazioni) è un ente pubblico che ha il compito di dettare le regole circa il funzionamento di tutti i mezzi di comunicazione sul territorio italiano. Recentemente è stato conferito all’AGCOM il compito di attuare il decreto legislativo 70/2003 (a sua volta finalizzato ad attuare la Direttiva europea 2000/31/CE sul commercio elettronico: difatti, in virtù degli accordi internazionali, gli Stati membri sono obbligati a recepire le “leggi” emanate dall’Europa – che si suddividono in Direttive, Decisioni e Regolamenti). L’AGCOM in questi giorni è nell’occhio del ciclone del web: l’accusa che piove da più parti è di ostacolare la libertà di informazione. Cerchiamo ora di capire cosa tale delibera propone e perché è tanto criticata (e, soprattutto, se dobbiamo preoccuparci).

Le finalità – come da art. 2 comma 1, questo schema di regolamento dichiara l’intento di

promuovere lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e l’educazione alla corretta fruizione delle stesse”

e

disciplinare le procedure volte all’accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi”.

Per quanto riguarda la promozione e lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali, essa viene esplicitata solamente all’art. 4 comma 1, 2, 3 e 4: qui si dichiara l’istituzione  del “Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali”. Suona bene. Ma in pratica? Quali sono i suoi compiti?

  • “Incoraggia il raggiungimento di intese tra le categorie”.
  • “Cura la promozione di misure di educazione alla legalità nella fruizione di opere digitali” (come il reindirizzamento automatico).
  • Monitora lo “sviluppo dell’offerta legale” e “la predisposizione di misure volte a sostenere lo sviluppo delle opere digitali” .

Nel documento non sono specificati i modi in cui avverrà la promozione delle opere digitali o il monitoraggio dello sviluppo dell’offerta legale: ciò fa presupporre una certa “flessibilità” nei modi e nei tempi con i quali l’Autorità si occuperà di questi obiettivi.t

Tutela del diritto d’autore on line – (ai sensi del D.lgs 70/2003) la delibera dedica all’argomento i Capi III e IV, per un totale di ben 10 articoli e 11 pagine che spiegano:

  • le Modalità di intervento (art.9);
  • le Procedure di notifica e rimozione (art.6);
  • il procedimento istruttorio e Procedimento abbreviato (artt. 8 e 10);
  • le Disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore sui servizi di media (Capo IV).

In pratica – vi è un soggetto legittimato (il titolare o licenziatario del diritto d’autore) che, se vede il suo diritto violato da un’opera digitale, ne invia richiesta di rimozione al gestore della pagina internet interessata, il quale deve provvedere ad autoregolamentarsi (leggi: eliminare o modificare l’opera digitale in modo che non vìoli più il diritto di cui sopra) entro 48 ore. Se non lo fa, il soggetto legittimato in questione può rivolgersi all’AGCOM che nel giro di 10 giorni avvia la procedura di rimozione – comunicandola al gestore della pagina che a sua volta ha 48 ore di tempo per riscontrare e tre giorni per adeguare spontaneamente la pagina secondo le richieste, nonché tre giorni per proporre controdeduzioni.

Il procedimento abbreviato – previsto in caso di “grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un’opera digitale” (art. 10, comma 1), i termini diventano quasi impossibili da rispettare per il gestore di una pagina internet – tra l’altro, si dichiara che il gestore verrà contattato “ove possibile” e non si danno specifiche sulle modalità di contatto, né si nomina la PEC che invece sembra ormai essere essenziale per qualsiasi comunicazione ufficiale. Si parla di un giorno per riscontrare, un giorno per provvedere all’adeguamento spontaneo alle richieste dell’Autorità e del soggetto legittimato e di 10 giorni entro i quali l’AGCOM provvederà ad attuare i provvedimenti richiesti dai soggetti legittimati. Inoltre, si sceglierà la via del procedimento abbreviato anche nel caso in cui si valuti esserci un “incoraggiamento anche indiretto alla fruizione delle opere digitali” o “un carattere ingannevole del messaggio” (art. 10, comma 2/d-e-f). Criteri piuttosto elastici, per non dire vaghi: chi definisce se ci sia stato incoraggiamento, o quanto la lesione del diritto d’autore sia grave, o il carattere “ingannevole” dell’opera digitale? L’Autorità, ovviamente. Cioè l’AGCOM.

Le polemiche – l’AGCOM è un’Autorità istituita nel 1997 e costituita da quattro commissari (al momento sono tre, dopo le recenti dimissioni  di Maurizio Décina: Francesco Posteraro, Antonio Preto e Antonio Martusciello) e un presidente che attualmente è Angelo Cardani. Dette cariche sono scelte da Camera e Senato (i commissari) e dal Presidente della Repubblica (Cardani, in realtà, fu scelto da Monti): il fatto che i membri di un’Autorità definita indipendente siano nominati da Camera, Senato e Presidente della Repubblica ha fatto emergere non poche polemichein passato. Oltretutto, non è passata inosservata l’ambiguità di un organo cui viene conferito diritto di decidere se un’opera digitale lede gravemente un diritto d’autore, e in tal caso rimuoverla di sua sponte, o addirittura rimuovere l’intera pagina in cui si trova (si parla di “rimozione selettiva, “disabilitiazione dell’accesso alle opere digitali” o di reindirizzamento automatico a una “pagina internet redatta secondo le modalità indicate”).

0005 Nudo soft artistico dell’autrice a cinque anni: la pubblicazione, autorizzata dal Soggetto Legittimato, avviene NON a scopi di lucro

 

Le perplessità – Nonostante gli indubbi curricula dei commissari (Francesco Posteraro ha fatto parte di parecchie commissioni parlamentari ed è un ex collaboratore di Pierferdinando Casini, che lo stima moltissimo; Antonio Preto è un illustre accademico nonché europarlamentare dal 1992 al 2007 dove ha lavorato alle normative su commercio elettronico e diritto d’autore, prima di diventare collaboratore di Renato Brunetta) c’è chi si chiede se tali credenziali bastino per conferire all’Autorità l’ultima parola su un tema tanto importante e delicato. Il tema può coinvolgere il web in tutta la sua interezza e sommariamente (non sono esclusi infatti blog e forum, per non parlare delle numerosissime fonti d’informazione: potrebbero essere bloccate nel giro di 48 ore per un video riportato).

In molti chiedono l’intervento di Parlamento e Magistratura:

  • Fulvio Sarzana con il sitononraggiungibile.info e la petizione ivi pubblicata in merito;
  • l’Avvocato Guido Scorza, che definisce la delibera “contro i diritti umani”;
  • Aiip e Assoprovider, che la considerano “incostituzionale” e propongono disegni di legge alternativi alla regolamentazione 452 di cui stiamo parlando.

Niente di tutto questo ferma però l’Agcom, così come non lo fanno le dimissioni a causa di “gravi motivazioni personali” di Maurizio Decina, che lascia l’Autorità a settembre – ma si dichiara concorde con le linee decisionali dell’Organo.

In sintesi – un organo che dovrebbe essere indipendente ma che viene eletto da Camera, Senato e Presidente del Consiglio si autoproclama a giudice ultimo con il potere di decidere la fine o il blocco di fonti d’informazione via web, regolamentando il procedimento di notifica e rimozione della violazione secondo termini e tempistiche quasi impossibili da rispettare: Il tutto tramite una regolamentazione vaga e generica, estremamente flessibile ed equivoca. Talmente vaga, generica, flessibile ed equivoca che una miriade di casi potrebbero essere portati all’attenzione dell’Autorità, rientrando a pieno titolo nella definizione di “violazione del diritto d’autore”. Soprattutto, senza scadere nel complottismo, si tratta di una delibera che di fatto annienta l’operato dei whistleblower, ovvero coloro che fanno informazione denunciando attraverso i media fatti illeciti a livello governativo in attività pubbliche o private . Da regolamento, la delibera entrerà in vigore il 3 Febbraio 2014, se non ci sarà l’intervento di Magistratura o Parlamento. Molti utenti – e non stiamo solo parlando di chi si occupa di informazione sul web, ma di chiunque abbia voglia di dilettarsi nella creazione di un video su Youtube utilizzando magari un’immagine televisiva – si chiedono se rischiano di vedere le loro pagine o il loro blog cancellati da un giorno all’altro perché non hanno controllato l’account e la posta per tre giorni consecutivi. Taluni profetizzano un possibile nuovo caso cubano: a Cuba il 12 Gennaio 2011 il canale web Cubadebate venne cancellato da Youtube proprio per “violazione del copyright”. Vi erano state pubblicate alcune immagini di tal Luis Posada Carriles. Ovviamente, la rimozione era stata “resa necessaria per tutelare la il diritto d’autore del soggetto”: il fatto che in quel momento l’ex agente CIA, dissidente e terrorista cubano Luis Posada Carriles fosse incidentalmente sotto processo in un’aula di giustizia castrista è una pura casualità, cavalcata artificiosamente da voci di corridoio sediziose e destabilizzanti…

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@twitTagli

 

L’immagine di apertura è di Mauro Nazzareni, gentilmente offertosi di fornirci un ritratto dell’uomo moderno alle prese con “il web secondo AGCOM”.

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